Assicurazione malattia dei pensionati

Assicurazione malattia per pensionati


Considerazioni preliminari


L’assicurazione malattia dei pensionati è un’assicurazione obbligatoria con la quale si assicurano pensionati o soggetti che abbiano presentato domanda di pensionamento e che siano stati iscritti all’assicurazione malattia di legge per un determinato periodo di tempo (cosiddetto periodo di preassicurazione).

Il periodo di preassicurazione s’intende soddisfatto, in linea di massima, se il soggetto è stato iscritto all’assicurazione malattia di legge oppure come componente familiare per almeno nove decimi della seconda metà della sua vita lavorativa. A tale proposito è indifferente se i contributi siano stati versati a titolo obbligatorio o volontario. Nel caso delle pensioni di reversibilità, il periodo di preassicurazione può essere stato soddisfatto anche dal deceduto.

Decorrenza


L’assicurazione inizia a decorrere, in linea di massima, il giorno in cui la domanda di pensionamento viene presentata, per iscritto o verbalmente, presso l’ente pensionistico oppure un altro ufficio come ad esempio l’ufficio assicurazioni o l’amministrazione comunale.

Esclusione


Se l’assicurazione malattia è obbligatoria per altri motivi, ad esempio in virtù di un’occupazione, l’assicurazione malattia per pensionati è esclusa per il periodo in questione. Soltanto una volta terminato l’altro obbligo di assicurazione malattia, entra in vigore l’assicurazione malattia per pensionati.

Essa non entra in vigore qualora il soggetto sia esonerato dall’assicurazione malattia in virtù di altre circostanze, come ad esempio in qualità di dipendente pubblico, titolare di pensione oppure per effetto di un’occupazione con un corrispettivo superiore alla soglia di reddito annuo da lavoro prevista dall’assicurazione malattia di legge. Soltanto al termine dell’esonero dall’assicurazione malattia, potrà entrare in vigore l’assicurazione malattia per pensionati.

Contributi per l’assicurazione malattia per pensionati


I contributi devono essere versati dalla pensione. Ciò vale anche nel caso in cui l’assicurazione malattia sia obbligatoria in ottemperanza ad altre disposizioni (ad esempio per effetto di un’occupazione). Se il soggetto percepisce altre entrate come pensioni o redditi da lavoro autonomo, anche queste entrate sono soggette ad obbligo contributivo. Se il soggetto percepisce più pensioni risultanti dall’assicurazione pensionistica di legge, come ad esempio la pensione di vecchiaia e la pensione al coniuge superstite, tutte le rendite sono soggette ad obbligo contributivo.

Ammontare del contributo


I contributi dell’assicurazione malattia vengono ripartiti a metà tra ente pensionistico e soggetto assicurato. Per l’ammontare dei contributi da versare dalla pensione si deve fare riferimento all’aliquota contributiva della cassa malattia presso la quale il soggetto è iscritto. La cassa malattia in questione fornirà indicazioni circa l’ammontare dell’aliquota contributiva da applicare. Inoltre, dall’1/7/2005 si deve versare un contributo supplementare di assicurazione malattia pari allo 0,9 percento della pensione, esclusivamente a carico del soggetto assicurato.

Sussidio per assicurazione malattia privata o volontaria


Se il soggetto è esentato, in qualità di pensionato, dall’obbligo dell’assicurazione malattia, e sottoscrive un’assicurazione volontaria presso una cassa malattia di legge oppure una compagnia di assicurazione privata, previa richiesta può ricevere dall’ente pensionistico un sussidio per i propri esborsi a titolo di assicurazione malattia.


Situazioni internazionali

Pensionati in Germania


Coloro che percepiscono una pensione tedesca e vivono in Germania sono soggetti alle disposizioni giuridiche tedesche in materia di assicurazione malattia e per l’assistenza continuativa.

L’assicurazione malattia tedesca dei pensionati è un’assicurazione obbligatoria che entra in vigore soltanto al termine di un determinato periodo di preassicurazione presso l’assicurazione malattia di legge.

Tuttavia, per i pensionati che non rientrano in questa assicurazione obbligatoria si può prendere in considerazione, previa relativa richiesta, un sussidio a favore della loro assicurazione malattia privata o volontaria, soggetta alla supervisione tedesca o di uno stato membro.

Pensionati all’estero


Assicurazione malattia obbligatoria

I pensionati che percepiscono una pensione tedesca e vivono all’estero non sono, solitamente, soggetti all’obbligo dell’assicurazione malattia e per l’assistenza continuativa.

Possono esistere delle eccezioni nel rapporto con stati esteri ai quali la Germania è legata da disposizioni internazionali in tema di assicurazione malattia di legge. Queste disposizioni internazionali comprendono il diritto comunitario europeo e gli accordi con Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia e Tunisia.

Coloro che in Germania sono soggetti, in quanto percipienti di pensione tedesca, ad obbligo di assicurazione malattia tedesca per pensionati e trasferiscono la propria residenza in un altro stato membro oppure in uno degli stati aderenti agli accordi di cui sopra, continuano ad essere titolari di assicurazione presso la propria cassa malattia tedesca. In caso di residenza in un altro stato membro, il soggetto in questione continua inoltre ad essere iscritto alla previdenza sociale per l’assistenza continuativa. Il pensionato non dovrà sottoscrivere un’ulteriore assicurazione nello stato di nuova residenza. Condizione preliminare a tale scopo è tuttavia che il soggetto percepisca soltanto una pensione dall’assicurazione pensionistica tedesca e nel nuovo stato di residenza non sussista un diritto alla prestazione in caso di malattia (ad esempio per effetto di un’occupazione).

In questi casi, il pensionato riceve prestazioni dell’assicurazione malattia del nuovo stato di residenza che saranno pagate dalla sua cassa malattia tedesca.

Importante:

La decisione relativa all'esistenza dell’obbligo assicurativo presso l’assicurazione tedesca malattia e per l’assistenza continuativa viene adottata dalla cassa competente. Alcune indicazioni relative all’assicurazione malattia obbligatoria dei pensionati e all’assicurazione per l’assistenza continuativa sono riportate anche nell’opuscolo pubblicato dall’organismo di collegamento tedesco sull’assicurazione malattia all’estero "Meine Krankenversicherung bei Wohnort im Ausland" (La mia assicurazione malattia in caso di residenza all’estero).


Sussidio per un’assicurazione malattia privata o volontaria


Le persone che vivono all’estero non ricevono solitamente alcun sussidio per la loro assicurazione malattia privata o volontaria. Anche in questo caso possono esserci delle eccezioni relativamente a quegli stati esteri con i quali la Germania ha siglato degli accordi internazionali. Nel caso di residenza in

  • stati membri oppure
  • Australia, Bosnia-Erzegovina, Cile, Israele, Giappone, Canada e Quebec, Repubblica di Corea, Croazia, Marocco, Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia, Tunisia e Stati Uniti

per i tedeschi o i cittadini di questi stati si può prendere in considerazione, su richiesta, un sussidio a fronte della loro assicurazione malattia volontaria o privata soggetta alla supervisione tedesca o di uno stato membro. I pensionati la cui pensione ha inizio dopo il 30/4/2007 non possono ricevere questo sussidio se per loro sussiste un’assicurazione obbligatoria in una cassa malattia di legge nazionale o straniera.


Assicurazione per l’assistenza continuativa dei pensionati


Una volta soddisfatti i presupposti per l’assicurazione malattia per pensionati, sussiste ugualmente un obbligo assicurativo per quanto riguarda la previdenza sociale per l’assistenza continuativa. Ciò vale anche nel caso di esclusione dell’assicurazione malattia per pensionati, in quanto il soggetto essendo, ad esempio, pensionato, effettua versamenti volontari presso una cassa malattia di legge.

La trattenuta e il versamento dalla pensione di contributi all’assicurazione per l’assistenza continuativa sono disciplinati dagli stessi principi che regolamentano i contributi per l’assicurazione malattia per pensionati. Diversamente da quanto accade per i contributi da versare all’assicurazione malattia dalla pensione, dall’1/4/2004 il contributo per l’assicurazione per l’assistenza continuativa dalla pensione è interamente a carico del pensionato.

In ambito di previdenza sociale per l’assistenza continuativa, si applica un’aliquota contributiva dell’1,7 percento. Per gli assicurati che non hanno oppure non avevano figli, si applica una maggiorazione contributiva pari allo 0,25 percento. L’aliquota contributiva ammonta quindi all’1,95 percento. La maggiorazione obbligatoria non sussiste se il soggetto non ha ancora compiuto 23 anni oppure è nato prima dell’1/1/1940.

La maggiorazione contributiva pari allo 0,25 percento non è da versare se il soggetto dimostra la propria qualità genitoriale all’ente pensionistico.

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

03.12.2009